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Statutul Federației Asociațiilor Românilor din Italia PDF Print E-mail
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Sunday, 03 May 2009 18:33
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STATUTO

“Federazione delle Associazioni dei Rumeni in Italia"

(acronimo F.A.R.I.)

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO -

Articolo 1

E' costituita la Federazione denominata

“Federazione delle Associazioni dei Rumeni in Italia"  (acronimo F.A.R.I.),

associazione indipendente, apartitica, aconfessionale e priva di scopi di lucro ai sensi degli art. 35 e

seguenti del Codice Civile.

La Federazione agisce altre sì ai sensi della Legge n.266/91 e della Legge n.383 del 7 gennaio 2000 ed ai sensi

della normativa esistente in materia di associazionismo non lucrativo di utilità sociale.

Articolo 2

- La sede legale della Federazione è stabilita a Roma in Piazza Campitelli, 9.

La sede potrà essere trasferita altrove previa decisione del Consiglio Federale (o del Comitato Esecutivo).

Articolo 3

- Le finalità della Federazione sono conformi ai principi espressi nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

e nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

La Federazione opera principalmente nei seguenti settori:

a) Inter cultura e mediazione culturale;

b) Discriminazione, Giustizia e Linguistica inerenti gli Immigrati in generale ed i Rumeni in particolare;

c) Tratta di persone e riduzione in schiavitù;

d) Nomadismo e Cultura Rrom;

e) Promozione dei rapporti economici e commerciali tra la Romania e gli altri Paesi dell’Unione Europea, in

particolare l’Italia, ed i Paesi terzi;

In un'ottica interdisciplinare e transnazionale essa promuove - la conoscenza, lo studio e l'evoluzione dei suddetti

settori e di altri ad essi attinenti;

- la tutela dei diritti delle Associazioni dei Rumeni in Italia;

- le iniziative dell’associazionismo dei Rumeni in Italia;

- l’azione unitaria dell’associazionismo dei Rumeni in Italia;

- la formazione e l'aggiornamento di operatori e di coloro ai quali la conoscenza dei settori di cui sopra è

comunque necessaria o utile per lo svolgimento delle loro attività, per il loro accrescimento interiore o per

interesse culturale.

Articolo 4

- Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione svolge, principalmente, le seguenti attività:

A) Allestimento di luoghi di incontro ed organizzazione di eventi interculturali, tra i quali eventi itineranti;

B) Organizzazione di Conferenze, Seminari, Tirocini, Viaggi Studio e Interscambi con l'estero;

C) Allestimento di uno o più centri di servizio per associazioni, volti al sostegno dell'Associazionismo di

origine rumena, avendo come scopo finale l'approfondimento della cultura rumena, l'inserimento degli

stranieri nella società italiana, l'incontro delle comunità, dei cittadini stranieri ed italiani di ogni età, la

prestazione di servizi e quant'altro conforme ai principi della Federazione;

D) Pubblicazioni periodiche e divulgazione di materiale didattico e informativo scritto, video, audio e

informatico, rappresentazioni teatrali, mostre fotografiche, realizzazione e proiezione di cortometraggi,

realizzazione di siti internet, anche per attività di e-learning;

E) Corsi di Lingue e Culture straniere;

F) Traduzione e diffusione di testi Rumeni in lingue diverse;

G) Agevolazioni, direttamente o mediante convenzioni, per l’assistenza e la consulenza alle associazioni ed

ai cittadini Rumeni presenti in Italia;

H) Offerta di servizi ed informazioni all'associazionismo dei cittadini Rumeni presenti in Italia;

I) Collaborazione con Enti, Istituti, Associazioni e Fondazioni che operino in settori di interesse per le

finalità della Federazione;

J) Partecipazione ai momenti decisionali relativi ai settori inerenti le finalità della Federazione mediante

consultazioni e proposte presso le competenti sedi Istituzionali e non.

Per il raggiungimento di dette finalità la Federazione potrà collaborare e/o aderire a qualsiasi ente pubblico o

privato, locale, nazionale, europeo o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti e/o

associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti, come pure farsi promotrice di atti legislativi, attraverso

gli organi competenti.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Federazione potrà avvalersi della facoltà di istituire sedi operative

diverse dalla sede legale, in Italia ed all’estero.

La Federazione inoltre potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali ad esempio

Comune, Provincia o Regione nonché da enti e/o organismi nazionali ed esteri, europei ed internazionali, anche

offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in

cui svolge la propria attività.

La Federazione potrà altre sì ricevere contributi e sovvenzioni da enti e/o soggetti privati.

TITOLO II - AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE -

Articolo 5

- Tutti coloro che intendono far parte della “Federazione delle Associazioni dei Rumeni in Italia" dovranno

redigere una domanda su apposito modulo, accompagnata dalla delibera favorevole all'adesione espressa del

proprio Consiglio o Comitato Direttivo, con allegata coppia dello Statuto e del iscrizione all'albo provinciale .

L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Coordinatore Nazionale, il cui

giudizio è insindacabile.

Le prestazioni fornite dai Soci sono del tutto spontanee e gratuite.

Articolo 6

– La federazione è composta da tre categorie di associati:

A) Soci Ordinari: sono Associazioni di cittadini rumeni residenti in Italia, legalmente costituite e con

regolare iscrizione ai rispettivi albi provinciali, operanti in settori rilevanti per gli scopi della Federazione,

che aderiscono alla Federazione;

B) Soci Sostenitori: sono enti non propriamente associativi, senza fini di lucro (ad esempio, Diocesi e

Parrocchie) o associazioni non operanti in settori attinenti strettamente agli scopi della Federazione;

C) Soci Onorari: sono enti che hanno fornito uno straordinario apporto nella tutela dei diritti dei Rumeni

all’estero o nella diffusione della cultura Rumena all’estero.

Articolo 7

– Ogni socio ha diritto di recedere della Federazione in ogni momento con comunicazione scritta

indirizzata al Coordinatore.

Articolo 8

- I soli Soci Ordinari godono del diritto di voto attivo.

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI -

Articolo 9

– Tutti i Soci possono presenziare alle assemblee con diritto di parola e presentare mozioni sui punti posti

all'ordine del giorno.

Articolo 10

I Soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee dei soci (se in regola con il pagamento dell’eventuale contributo) e, salvo i soci

sostenitori ed i soci onorari, di votare direttamente o per delega;

- di conoscere i programmi con i quali la Federazione intende attuare gli scopi sociali;

- di partecipare alle attività promosse dalla Federazione ;

- di usufruire di tutti i servizi della Federazione;

- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali della Federazione. L’eventuale contributo a

carico dei Soci è deliberato dall’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del preventivo.

Annualmente il Consiglio Federale fissa la misura dell’eventuale contributo associativo per i Soci.

Il Socio non in regola con il versamento del contributo annuale non potrà esercitare i diritti sociali.

I Soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni attuativi.

Articolo 11

- La qualità di Socio si perde

a) per morte;

b) per dimissioni presentate per iscritto al Coordinatore;

c) per mancato pagamento dell’eventuale quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Federale;

d) per radiazione in seguito a:

· azioni contrarie alle finalità della Federazione previste dalle norme del presente Statuto poste in essere da

un’associazione aderente a F.A.R.I. o da chi riveste cariche in un’associazione aderente a F.A.R.I.;

· inadempienza agli obblighi statutari e mancato rispetto delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali poste in

essere da un’associazione aderente a F.A.R.I. o da chi riveste cariche in un’associazione aderente a F.A.R.I.;

· comportamento che danneggi in qualsiasi modo gli interessi della Federazione poste in essere da un’associazione

aderente a F.A.R.I. tramite chi riveste cariche in un’associazione aderente a F.A.R.I., salvo il caso di immediate

dimissioni o radiazione di quest’ultimo dall’associazione di appartenenza;

La decadenza dalla qualità di Socio per morte, dimissioni o mancato pagamento della quota associativa viene

deliberata dal Comitato Esecutivo a maggioranza dei suoi componenti.

La decadenza dalla qualità di Socio per radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il

Consiglio Federale.

Avverso la delibera di radiazione è ammesso ricorso entro 30 giorni all’Assemblea dei Soci che si pronuncia

entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso.

La delibera di radiazione decisa dal Consiglio Federale deve essere ratificata dall’Assemblea Generale dei Soci.

Nulla potrà pretendere il Socio in ordine al rimborso dell’eventuale contributo associativo annuale.

TITOLO IV -ORGANI SOCIALI -

Articolo 12

- Sono organi della “Federazione delle Associazioni dei Rumeni in Italia”:

1. l’Assemblea dei Soci;

2. il Consiglio Federale;

3. il Comitato Esecutivo;

4. il Coordinatore Nazionale;

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Articolo 13

- L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Federazione ed è composta da tutti i Soci Ordinari, Onorari e

Sostenitori in regola con il versamento dell’eventuale quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Federale

secondo quanto indicato dall’art. 10 del presente Statuto.

Le sue delibere vincolano tutti gli aderenti assenti o dissenzienti.

L’Assemblea dei Soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Coordinatore Nazionale o, nel caso di

suo impedimento, dal Presidente del Comitato Esecutivo.

La convocazione completa di ordine del giorno, deve essere fatta in forma scritta e spedita, anche via fax o via

posta elettronica (e-mail), agli associati almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione.

Tutti gli associati che risultino iscritti al libro soci al momento della convocazione possono partecipare

all’assemblea ordinaria nella quale hanno diritto di voto i soli Soci Ordinari.

I Soci possono essere presenti anche semplicemente per delega scritta; la delega può essere conferita

esclusivamente ad un altro Socio appartenente alla stessa categoria dei Soci; ciascun associato non può ricevere

più di tre deleghe.

L’Assemblea è presieduta dal Coordinatore Nazionale o, nel caso di suo impedimento, da una persona eletta a

maggioranza dei presenti all’inizio della seduta.

Il Presidente dell’Assemblea nominerà un Segretario.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà

più uno) dei soci ordinari ed è sempre validamente costituita in seconda convocazione, da tenersi non prima di

trenta minuti dopo l’ora prevista per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei Soci Ordinari votanti.

L’Assemblea ordinaria delibera in ordine a:

· l’elezione del Coordinatore Nazionale, del Portavoce e del Presidente del Consiglio Federale;

· l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Tesoriere e presentato dal Coordinatore

Nazionale su Relazione Annuale del Sindaco;

· l’emanazione di direttive di carattere generale, nell’ambito e per il raggiungimento degli scopi sociali;

· l’emanazione di decisioni sui problemi patrimoniali della Federazione;

· ogni altro argomento proposto dal Coordinatore Nazionale, dal Comitato Esecutivo o dal Consiglio Federale;

· le ratifiche ed i ricorsi relativi alla radiazione dei soci ai sensi dell’art. 11 del presente Statuto;

· l’approvazione del regolamento di attuazione del presente Statuto o altri regolamenti interni di organizzazione.

L’Assemblea Straordinaria oltre che dal Coordinatore Nazionale, dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio Federale

potrà essere richiesta da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto con la indicazione di un dettagliato ordine

del giorno.

L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell’Assemblea Straordinaria è fatta con lettera indirizzata ai soci, anche a mezzo fax, o mail, e

deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento e l’ordine del giorno dei lavori.

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza

(metà più uno) dei soci aventi diritto di voto ed è sempre validamente costituita in seconda convocazione, da

tenersi non prima di trenta minuti dopo l’ora prevista per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci

intervenuti.

Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice degli associati votanti.

L’Assemblea Straordinaria per la modifica dell’Atto Costitutivo e/o dello Statuto è validamente costituita con la

presenza di almeno i 3/4 dei Soci aventi diritto di partecipare ed il voto favorevole della maggioranza dei Soci

presenti aventi diritto di voto.

L’Assemblea Straordinaria convocata per deliberare lo scioglimento della Federazione e la conseguente

devoluzione del patrimonio è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 dei Soci aventi diritto di

partecipare ed è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci aventi

diritto di voto.

Dall’Assemblea ordinaria e straordinaria viene redatto a cura del Segretario nominato il verbale che, sottoscritto

dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario stesso, verrà conservato agli atti della Federazione.

Articolo 14

Il Consiglio Federale della “Federazione delle Associazioni dei Romeni in Italia” (acronimo F.A.R.I) è

composto dai Soci Ordinari.

Il Consiglio Federale elegge il Presidente e gli altri componenti del Comitato Esecutivo attribuendo a

quest’ultimi le deleghe per i rispettivi settori di competenza, tra i quali almeno i seguenti:

- Relazioni con le Associazioni di Rumeni in Italia;

- Relazioni con altre Associazioni e con Enti non propriamente associativi (ad esempio, Parrocchie e comunità

religiose; istituti scientifici);

- Relazione con le Istituzioni;

- Comunicazione e Media;

- Formazione delle Associazioni;

- Progettazione;

- Finanziamenti.

Il Consiglio Federale elegge il Comitato Scientifico e Culturale composto da un minimo di cinque ad un massimo

di diciotto membri.

Il Consiglio Federale, salvo quanto previsto dall’art.20 del presente Statuto, elegge i Coordinatori Regionali in

numero uguale e con le medesime deleghe dei Delegati Nazionali.

Le riunioni del Consiglio Federale sono validamente costituite con la presenza di almeno la maggioranza dei

componenti e sono presiedute dal residente o in assenza da altra persona designata in seno al Consiglio Federale.

Le delibere sono valide con l’approvazione della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Federale ha i seguenti compiti:

- vigila sull’esecuzione delle direttive generali dettate dall’assemblea, ove necessario anche mediante istruzioni e

raccomandazioni al Comitato Esecutivo, ai Coordinatori Regionali ed al Coordinatore Nazionale;

- delibera sulla decadenza dalla qualità di Socio per radiazione;

- dirime gli eventuali conflitti di attribuzione tra gli organi della Federazione, salvo quelli inerenti il Consiglio

Federale stesso, nel qual caso la questione è demandata all’Assemblea;

- risolve ogni altra questione non rientrante tra le funzioni degli altri organi della Federazione;

-approva il regolamento di attuazione del presente Statuto o altri regolamenti interni di organizzazione.

Il Consiglio Federale si riunisce senza formalità, con convocazione anche via fax, via posta elettronica (email) o,

in caso di urgenza o necessità, via telefonica, con almeno 48 ore di preavviso, ogni qualvolta il Presidente del

Consiglio Federale lo ritenga opportuno o lo richiedano a maggioranza gli altri componenti.

Articolo 15

- Il Comitato Esecutivo della “Federazione delle Associazioni dei Rumeni in Italia” (acronimo F.A.R.I), viene

eletto dal Consiglio Federale e si compone, su delibera del Consiglio Federale, di un minimo di nove ad un

massimo di quindici membri, tra i quali è compreso il Presidente del Comitato Esecutivo eletto dal Consiglio

Federale. Il Comitato Esecutivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti possono essere eletti

consecutivamente per soli due mandati.

Il Comitato Esecutivo si riunisce, senza formalità, con convocazione anche via fax, via posta elettronica (email),

con almeno 48 ore di preavviso, ogni qualvolta il Presidente del Comitato Esecutivo lo ritenga opportuno o lo

richiedano a maggioranza gli altri componenti.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono validamente costituite con la presenza di almeno la maggioranza dei

Componenti e sono presiedute dal Presidente o in assenza dal Componente più anziano in età.

Le delibere sono valide con l’approvazione della maggioranza dei presenti.

Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, se questo viene richiesto dal Coordinatore Nazionale;

b) deliberare sulla decadenza dei soci per motivi diversi dalla radiazione;

c) deliberare la misura delle eventuali quote associative annue;

d) nominare il Tesoriere;

e) curare, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea ed al Consiglio Federale dal

presente Statuto, la straordinaria amministrazione;

f) prendere iniziative per la promozione dell’attività della Federazione;

g) prendere ogni altro provvedimento necessario alla vita ed al regolare funzionamento delle strutture

centrali della Federazione che non siano di competenza di altri organi e rientrino negli scopi sociali;

h) redigere e proporre di modificare il Regolamento di Attuazione del presente Statuto;

i) redigere e proporre di modificare ogni eventuale Regolamento interno di organizzazione;

j) proporre l’istituzione di sedi operative in Italia ed all’estero;

k) nominare, su proposta del Coordinatore Nazionale, i rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Organi,

Commissioni ed Istituzioni di ogni genere e, su proposta del Coordinatore Nazionale, affidare a singoli

suoi componenti incarichi di carattere specifico;

l) collaborare con il Coordinatore Nazionale ed attuare le decisioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio

Federale;

m) nominare commissioni di studio su quanto si renda necessario per l’attuazione degli scopi sociali;

n) chiedere al Comitato Scientifico e Culturale pareri o delegarlo per determinate attività tecniche o culturali.

Coloro che non partecipano alle riunioni del Comitato Esecutivo, neanche tramite delegato, per cinque volte

consecutive senza giustificato motivo scritto sono considerati decaduti dalla carica.

Qualora nel Comitato Esecutivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Comitato Esecutivo stesso

provvede a sostituire il componente venuto a mancare con nomina del primo dei non eletti.

Il Componente così nominato resta in carica fino alla successiva delibera del Consiglio Federale. Nei casi di

dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo, rimane in carica

temporaneamente il Presidente per l’ordinaria amministrazione sino al rinnovo delle cariche.

Il Comitato Esecutivo può delegare parte o tutte delle proprie attribuzioni a singoli componenti.

Il Presidente del Comitato Esecutivo convoca e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo. Verifica l’attività dei

singoli componenti del Comitato Esecutivo, anche in merito alle attività inerenti le rispettive deleghe e, laddove lo

ritiene opportuno o sollecitato dal Coordinatore Nazionale, può chiedere relazioni periodiche inerenti l’attività

espletata dai singoli delegati.

Il Presidente del Comitato Esecutivo riferisce al Coordinatore Nazionale in merito all’attività del Comitato

Esecutivo e dei singoli Delegati e, viceversa, informa il Comitato Esecutivo dell’attività espletata dal

Coordinatore Nazionale.

La partecipazione al Comitato Esecutivo è un impegno a carattere volontaristico e non comporta alcuna

remunerazione.

Articolo 16

- Il Coordinatore Nazionale è il legale rappresentante della Federazione sia nei confronti di terzi che in giudizio.

Rimane in carica due anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Ha tutti i poteri di firma, nessuno escluso.

Egli ha quindi facoltà di concludere contratti, aprire e chiudere conti correnti, avanzare richieste di fido, incassare

somme, rilasciare quietanze liberatorie, e tutto quanto concerne ogni tipo di rapporto con Enti Locali, Enti

pubblici e privati, banche, uffici postali, singole persone, organismi istituzionali e non.

Il Coordinatore Nazionale dirige la Federazione, dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, del

Consiglio Federale e del Comitato Esecutivo ed adempie a tutte le funzioni che siano a lui affidate dai competenti

Organi Sociali.

Acquisisce dal Tesoriere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci.

Partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con diritto di parola e senza diritto di voto.

Lo svolgimento delle attribuzioni della figura del Coordinatore ha carattere volontaristico e non comporta alcuna

remunerazione.

Articolo 17

- Il Portavoce esterna gli scopi e le posizioni della Federazione nei rapporti con i media, con le Istituzioni e con

ogni altra entità, mediante incontri, comunicati stampa, interviste ed ogni altra forma ritenuta opportuna ed

idonea, secondo le linee indicate dal Coordinatore Nazionale.

Articolo 18

- Il Tesoriere gestisce le risorse finanziarie della Federazione, redige il bilancio consuntivo e preventivo da

presentare al Presidente che dovrà presentarlo all’Assemblea dei Soci con Relazione dettagliata del Sindaco.

Il Tesoriere cura l’amministrazione contabile della Federazione e si incarica delle riscossioni delle entrate, delle

spese e della tenuta dei libri sociali contabili.

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Valgono per il Tesoriere i diritti e i doveri vigenti per la figura dei soci ordinari prevista dal presente Statuto

nonché i motivi di decadenza di cui all’art. 6 del presente Statuto.

Articolo 19

- Il Sindaco viene eletto dall’Assemblea dei Soci ogni due anni ed è rieleggibile.

Il Sindaco presenta la relazione annuale sull’andamento finanziario della Federazione predisponendo dettagliata

relazione di accompagno al bilancio preventivo e consuntivo annuale della Federazione.

Il Sindaco decade dalla sua carica per i seguenti motivi:

e) per morte;

f) per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

g) per azioni contrarie alle finalità della Federazione previste dalle norme del presente Statuto;

h) per comportamento che danneggi in qualsiasi modo gli interessi della Federazione.

La decadenza sarà deliberata dall’Assemblea dei soci che procederà alla nomina del nuovo Sindaco.

Articolo 20

– I Coordinatori Regionali sono eletti in seno ad un’assemblea dei soci ordinari locali, nelle regioni dello Stato

italiano che contano almeno cinque Associazioni dei Rumeni in Italia aderenti in qualità di soci ordinari alla

Federazione,

Si applicano gli art. 10 e 13 del presente Statuto per quanto riguarda il diritto di voto, il quorum costitutivo, il

quorum deliberativo e le modalità di convocazione e di svolgimento dell’assemblea regionale.

Il Coordinatore Regionale, in ogni caso, espleta le proprie funzioni sotto la supervisione ed il coordinamento del

Coordinatore Nazionale.

I Coordinatori Regionali durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Valgono per i Coordinatori Regionali i diritti e i doveri vigenti per la figura dei soci ordinari prevista dal presente

Statuto nonché i motivi di decadenza di cui all’art. 6 del presente Statuto.

Lo svolgimento delle attribuzioni della figura del Coordinatore Regionale ha carattere volontaristico e non

comporta alcuna remunerazione.

Articolo 21

– Le cariche elettive ricoperte nella F.A.R.I. si perdono:

i) per morte;

ii) per dimissioni presentate per iscritto al Comitato Esecutivo;

iii) per radiazione in seguito a:

• azioni contrarie alle finalità della Federazione previste dalle norme del presente Statuto;

• inadempienza agli obblighi statutari e mancato rispetto delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

• comportamento che danneggi in qualsiasi modo gli interessi della Federazione;

La mera iscrizione ad un partito politico o altra entità politica da parte di chi ricopre cariche elettive nella

F.A.R.I non comporta decadenza né radiazione dalla carica solo se non genera confusione tra la carica elettiva

ricoperta e l’appartenenza politica, fermo restando l’obbligo di chi ricopre una carica elettiva nella F.A.R.I. di

astenersi dal compiere atti inerenti alla detta carica in caso di conflitto di interesse tra le due posizioni.

La decadenza dalla carica elettiva ricoperta per morte o dimissioni viene deliberata dal Comitato Esecutivo a

maggioranza dei suoi componenti.

La decadenza dalla carica elettiva ricoperta per radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei

componenti il Consiglio Federale.

Avverso la delibera di radiazione è ammesso ricorso entro 30 giorni all’Assemblea dei Soci che si pronuncia

entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso.

La delibera di radiazione decisa dal Consiglio Federale deve essere ratificata dall’Assemblea Generale dei Soci.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE -

Articolo 21

Le entrate necessarie alla copertura delle spese inerenti alle varie attività della Federazione provengono da:

➢ quote associative e liberi contributi degli Associati;

➢ contributi di Società, Enti o Istituzioni pubbliche e/o private, finalizzati esclusivamente al sostegno di

specifiche e documentate attività e progetti;

➢ contributi di organismi nazionali, europei ed internazionali;

➢ donazioni e lasciti testamentari;

➢ rimborsi derivanti da convenzioni con Enti pubblici e/o privati;

➢ entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali.

Gli eventuali avanzi di gestione residui dall’attività annuale devono essere reinvestiti per la realizzazione delle

attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi,

riserve e/o capitale durante la vita della Federazione.

Articolo 22

Il Patrimonio della Federazione è costituito:

– da beni mobili ed immobili comunque acquisiti della Federazione;

– da eventuali poste di riserva istituite con le eccedenze di bilancio;

– da ogni altro provento stabilito dalla legge e approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 23

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentun dicembre di ciascun

anno.

Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio il Coordinatore Nazionale acquisisce, il bilancio consuntivo

dell’anno precedente e il bilancio preventivo dell’anno in corso predisposto dal Tesoriere con Relazione

dettagliata di accompagno del Sindaco da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci da

convocarsi entro il trenta aprile di ogni anno.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI -

Articolo 24

– Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea

Straordinaria dei Soci secondo quanto indicato dall’art. 13 del presente Statuto.

Articolo 25

Tutte le controversie fra la Federazione ed i soci e fra i soci stessi sono sottoposte ad un Collegio Arbitrale

costituito da 3 componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato

dal Consiglio Federale al di fuori dello stesso. Al collegio sono

demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente.

Articolo 26

- Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria

secondo quanto indicato all’art. 13 del presente Statuto.

Con la delibera di scioglimento l’Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori.

Con la medesima deliberazione di scioglimento della Federazione si provvede alla devoluzione del patrimonio

sociale a favore di una o più persone che abbiano subito un trattamento discriminatorio, in virtù della propria

nazionalità, etnia o religione, accertato con sentenza passata in giudicato o in mancanza a favore di una o più

associazioni e/o fondazioni che perseguano scopi analoghi alla presente Federazione.

Articolo 27

- Per quanto non precisato dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle vigenti

disposizioni in materia di associazionismo non-profit e non lucrativo di utilità sociale.

Ai fini fiscali si richiedono le agevolazioni previste dall’art. 8 della legge 11 agosto 1991 n.266 (Legge quadro

sul Volontariato).

Last Updated on Saturday, 26 September 2009 15:43
 
 

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